Il dirigente dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro PIERLUIGI RAUSEI interviene sui temi della sicurezza e degli obblighi di formazione per le imprese. Alla luce delle normative vigenti, l’informazione e l’addestramento devono avvenire prima dell’esposizione ai rischi, pena pesanti sanzioni e la sospensione dell’attività aziendale.
Intervista a Pierluigi Rausei, Dirigente dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
LA SINTESI
Qual è l’importanza della formazione e dell’informazione sulla sicurezza sul lavoro e quali obblighi ha il datore di lavoro all’inizio di un rapporto lavorativo?
Oggi affrontiamo un tema di assoluta rilevanza come la formazione in materia di sicurezza sul lavoro, reso tristemente attuale dal tragico infortunio in provincia di ANCONA dove un operaio ha perso la vita. Il datore di lavoro ha obblighi precisi e vincolanti: la norma stabilisce che una formazione obbligatoria debba essere impartita al lavoratore all’atto della costituzione del rapporto di lavoro, prima che sia esposto alle mansioni, ai rischi e ai pericoli. Inoltre, l’articolo 36 del Decreto 81/2008 sancisce l’obbligo di informare immediatamente i lavoratori su tutti i rischi per la salute e sicurezza connessi alle attività svolte, nonché sulle procedure di primo soccorso, emergenza, evacuazione e antincendio, ancor prima dell’ingresso nel posto di lavoro.
Quali novità introduce la regolamentazione in merito ai tempi di formazione e come si integra l’addestramento?
Al dovere di informazione si aggiunge la formazione ex articolo 37 del Decreto 81/2008 e l’addestramento pratico per chi deve utilizzare macchine, attrezzature e specifici processi lavorativi. A differenza del vecchio Accordo Stato-Regioni, che concedeva 60 giorni di tempo dall’assunzione per erogare la formazione sulla sicurezza, la nuova regolamentazione non prevede più questa tolleranza. La formazione base (di 4, 8 o 12 ore) va svolta fin dal primo giorno di lavoro. È comunque ammessa la possibilità di erogare la formazione nella fase pre-contrattuale (ad esempio in e-learning da remoto, a condizione che l’attività sia retribuita e successiva alla comunicazione Unilav), in modo che all’ingresso in azienda debbano essere svolti soltanto l’addestramento e l’informazione specifica.
Quali sanzioni e rischi operativi corrono le aziende in caso di mancato rispetto degli obblighi di formazione?
L’inadempimento comporta sanzioni pecuniarie che vanno da 1.700 euro fino a 22.000 euro per le imprese con più di 11 lavoratori non formati. Vi è inoltre il rischio della sospensione dell’attività d’impresa, prevista dal Decreto 81/2008 nei casi di assenza di formazione o addestramento per lavoratore in nero o per lavorazioni a rischio elevato, come la movimentazione manuale dei carichi o l’uso di specifici DPI. Per revocare la sospensione occorre regolarizzare la posizione e dimostrare che la formazione è stata programmata e avviata nel più breve tempo possibile. Come chiarito dalla nota dell’Ispettorato del 27 ottobre, anche nei settori (come turismo e somministrazione di alimenti e bevande) dove la legge concede fino a 30 giorni per completare la formazione, il datore di lavoro deve comunque aver già avviato fin dal primo giorno le interlocuzioni e lo scambio di comunicazioni con l’ente formatore o l’organismo paritetico.


