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Con il dirigente dell’ispettorato nazionale del lavoro Pierluigi Rausei parliamo di CERTIFICAZIONE, un istituto che aiuta lavoratori e imprese nella realizzazione dei contratti di lavoro. L’intervista di Francesca Travaglini.

D: La mia idea è quella di collegarmi, come ogni martedì, con il dirigente dell’ispettorato nazionale del lavoro Pierluigi Rausei di nuovo con noi.

R: Bentrovata Francesca e bentrovati in radio ascoltatori, oggi parliamo di un istituto che è poco conosciuto dalla maggior parte delle lavoratrici e dei lavoratori, la certificazione o per l’intero la certificazione dei contratti di lavoro, in realtà è un istituto nato nel 2003, quindi sono 21 anni fa, voluto da Marco Biagi, nella sua riforma del Mercato del lavoro è un istituto che soccorre la volontà delle imprese e dei lavoratori del voler essere in piena regola nell’adempimento delle norme in materia lavoristica e quindi la certificazione del contratto, in realtà, dà una sorta di sigillo al contratto fra le parti e lo rende in qualche modo più stabile rispetto alla semplice sottoscrizione, o la semplice volontà delle stesse in realtà è una procedura, in cui un organo che svolge funzioni pubbliche o insediato presso un istituto pubblico, fra un attimo lo vedremo, rende alle parti la conferma che lo svolgimento dell’attività lavorativa, in quelle forme, che l’utilizzo di quel rapporto, di quel contratto è conforme alle norme e quindi conforme, sia alle regole stabilite dal legislatore nelle leggi nei decreti legge convertiti in legge, sia alle regole stabilite dalla contrattazione collettiva, ovviamente la valutazione è in base al tipo di rapporto, al tipo di contratto, si tratta allora di valutare con grande attenzione quali sono gli ambiti di applicazione di questo importante istituto, si va ovviamente dai contratti di lavoro di qualsiasi natura, di qualsiasi tipo, qualsiasi contratto dice la legge è l’articolo 75 del decreto legislativo 276 del 2003, che riguarda qualsiasi contratto o qualsiasi atto in cui si ha dedotta una prestazione lavorativa direttamente o indirettamente e poi le rinunce e le transazioni, cioè gli accordi, con i quali i lavoratori rinunciano o si accordano col datore di lavoro rispetto ad alcune pretese, l’attività di regolamentazione interna, delle cooperative, quindi il regolamento adottato ai sensi dell’articolo 6 del decreto 140 della legge 142 del 2001 i contratti di appalto, i casi di licenziamento giustificato per giusta causa o per giustificato motivo, oggettivo, soggettivo nei licenziamenti individuali, sono causali che possono essere certificate dalle commissioni, la genuina natura dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, le clausole elastiche nei contratti part-time, quando la contrattazione collettiva non prevede che il lavoratore a tempo parziale possa svolgere l’attività e poi le attività delle mansioni e cioè quando il datore di lavoro e il lavoratore si accordano per un demansionamento concordato, in cui la commissione di certificazione, è chiamata a vigilare ovviamente e questo è un tema che tratteremo va certificato nel contratto di lavoro, anche la clausola compromissoria cioè la causa che adotta un compromesso e cioè mette la valutazione del contratto in mano, ad un arbitro, ad un arbitrato, ma questo è un tema un po’ più delicato, la certificazione può essere svolta, presso una delle commissioni, la più antica quella nata subito nel 2003-2004, è quella del Ministero del Lavoro, presso gli ispettorati territoriali del lavoro e gli ispettorati di area metropolitana oggi e poi ci sono come competenza, le province, i consigli provinciali dei consulenti del lavoro, gli enti bilaterali le università, sia quelle pubbliche, che quelle private e il Ministero del Lavoro, per i contratti che operano su più province, quindi nel contesto di una sola provincia operano le province, i consigli provinciali, l’ispettorato territoriale del lavoro o l’ispettorato di area metropolitana e gli enti bilaterali nel contesto Nazionale, le università e le ente bilaterale nazionale e la direzione generale del Ministero del Lavoro, ovviamente questa procedura, è su volontà delle parti, si attiva con istanza sottoscritta da entrambe le parti e ha un effetto importante, perché fermo restando ciò che le parti dicono durante l’audizione, cioè il momento in cui vengono chiamati dalla commissione a riferire sul contratto e sul rapporto, in realtà anche un contenzioso successivo dopo un’ispezione o su volontà del lavoratore o del datore di lavoro vedrà Il giudice comunque impegnato a valutare, quanto le parti hanno detto in commissione e dal punto di vista degli effetti per l’impresa e per i lavoratore si ha una stabilità, sia pure temporanea, ma importante, perché un’ispezione del Lavoro successiva a un contratto certificato, vede sostanzialmente una dimensione, nella quale l’organo ispettivo che può essere l’INA e l’ispettorato nazionale del lavoro o l’Agenzia delle Entrate, prima di contestare qualsiasi recupero previdenziale assicurativo, ovvero di carattere tributario legato al rapporto di lavoro, deve annullare la certificazione, cioè avanzare un contenzioso con una conciliazione, il tema che abbiamo trattato l’altra volta, obbligatoria presso la commissione, prima di andare davanti al giudice del lavoro o al TAR a seconda delle condizioni delle cose che si vanno a contestare in questo provvedimento, gli effetti, l’efficacia della certificazione è molto importante perché non copre soltanto le parti del contratto ma anche tutti i terzi, quindi quel contratto una volta certificato ha quel valore fino a che una sentenza non giudica nullo il provvedimento o inadeguato rispetto ai contenuti del contratto vale quanto certificato.

D: Grazie mille al dirigente dell’ispettorato nazionale del lavoro Pierluigi Rausei.

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