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Il dirigente dell’ispettorato del lavoro Pierluigi Rausei nella rubrica “Parole di lavoro” ci parla di CONCILIAZIONE, degli accordi fra azienda e lavoratore. L’intervista di Francesca Travaglini.

D: Un faro nel buio della nostra ignoranza, ovviamente in merito alle parole di lavoro, che per fortuna ci spiega il dirigente dell’ispettorato nazionale del lavoro, Pierluigi Rausei di cosa ci parli oggi?

R: Eccoci qua bentrovata Francesca e bentrovati ai radioascoltatori, oggi ci occupiamo di un tema nuovo nuovo rispetto ai contenuti della materia lavoristica, così come normalmente la consideriamo, parliamo delle conciliazioni, parliamo degli accordi che le imprese spesso richiedono ai lavoratori a conclusione di un rapporto di lavoro o a definizione di alcuni aspetti che riguardano la prestazione lavorativa, bene le conciliazioni non sono un tabù, non devono essere un tabù, il trovare una soluzione conciliativa, il trovare un accordo,una transazione, una rinuncia, rispetto ad alcune situazione all’interno dell’azienda, può essere anche l’occasione per un avanzamento di livello per una proposizione nuova di una posizione in azienda, non occorre temere in sé la conciliazione, non occorre temere la possibilità di trovare un accordo e pur tuttavia occorre essere molto cauti, occorre essere cauti rispetto alle attese dell’azienda, cauti rispetto ai diritti dei lavoratori, le conciliazioni possono essere dei limiti e delle opportunità delle occasioni e dei vantaggi, occorre verificarli anzitutto, esistono la prima conciliazione, è quella che tutti conoscono, è quella giudiziale, cioè quella durante un processo impugnato dal lavoratore o dal datore di lavoro, il giudice è tenuto, specie dopo la riforma Cartabia, a tentare la conciliazione fra le parti e quindi il tentativo di un accordo di una mediazione e poi abbiamo una mediazione preventiva rispetto al processo che è stata introdotta 2 anni fa, che è affidata ai consulenti del lavoro, che esiste in termini di prevenzione rispetto all’attività di contenzioso giudiziario ed è un’attività di mediazione non necessariamente di accordo conciliativo, poi esistono le conciliazioni amministrative quelle presso le sedi delle territoriali dell’ispettorato nazionale del lavoro ,dove del tutto gratuitamente, il cittadino lavoratore, il cittadino datore di lavoro, possono rivolgersi per ottenere un momento di confronto con la commissione, che è presieduta dal direttore dell’ispettorato territoriale o dell’ispettorato di area metropolitana ovvero da un suo funzionario delegato, ed è composta dai rappresentanti delle associazioni dei datori di lavoro e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale davanti alla commissione istituzionale, chiaramente il lavoratore non potrà rinunciare a tutti i suoi diritti, dovrà rinunciare o potrà accordarsi soltanto sui diritti cosiddetti disponibili, cioè quelli che la norma non ritiene ,dal punto di vista oggettivo, inderogabili ma quelli che possono essere oggettivamente derogati e possono essere sviluppati rispetto ad un’attività straordinariamente utile, rispetto alle funzioni siamo allora di fronte ad una gestione importante dell’attività conciliativa, perché il legislatore prevede che le parti possano trovare un momento di confronto e di raffronto, rispetto alle capacità di valutazione, delle questioni e delle problematiche, da un punto di vista tecnico il legislatore prevede poi le sedi sindacali, cioè quelle stabilite dai contratti collettivi dove i sindacati le organizzazioni sindacali possono stabilire momenti di confronto per aiutare i lavoratori a trovare sintesi di strategie rispetto al lavoro straordinario, rispetto all’inquadramento retributivo, rispetto alle retribuzioni, c’è poi una forma di conciliazione molto particolare, quella che avviene presso i collegi di arbitrato e di conciliazione, riguarda in modo particolare la sanzione disciplinare ed è gestita da molti contratti collettivi e in via generale è prevista presso l’ispettorato del lavoro in delega su funzionari dell’ispettorato, ma c’è poi una conciliazione che è quella cosiddetta monocratica e cioè una conciliazione che può essere alternativa all’ispezione, come dire, quando esiste una richiesta di intervento da parte del lavoratore, dove le questioni di cui si tratta, sono questioni che hanno carattere patrimoniale, carattere pecuniario, carattere di intesa e di raccordo sostanzialmente l’ispettore può convocare il lavoratore e il datore di lavoro per tentare un’intesa quell’intesa in Conciliazione monocratica avrà lo stesso effetto delle altre conciliazioni e quindi renderà l’accordo valido, effettivo, ma ha un vantaggio in più perché per l’azienda dal punto di vista della Conciliazione monocratica non parte l’ispezione ovviamente è un potere che l’ispettorato del lavoro usa strategicamente in maniera importante quando non vi sono prove di illecito,, quando non vi sono illeciti penali, quando il lavoratore può essere tutelato anche soltanto con il riconoscimento di una prestazione lavorativa economica e patrimoniale. 

D: Grazie mille a Pierluigi Rausei, dirigente dell’ispettorato nazionale del lavoro, le sue parole di lavoro tornano martedì prossimo.

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