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In Norvegia un uomo ha richiesto alla Corte Suprema norvegese di dichiarare l’accesso ai social “un diritto umano”: il parere dell’avv. Andrea Agostini nell’intervista di Freddie.

D: L’ospite del giorno è l’avvocato Andrea Agostini, buongiorno avvocato.

R: Buongiorno a tutti gli ascoltatori, buongiorno Freddy. 

D: Allora c’è questo questo caso che arriva dalla Norvegia, ma potrebbe interessare il futuro anche l’italiano, l’accesso ai social è un diritto umano, questo signore condannato per molestie su minore che ha diciamo così contattato attraverso Snapchat, a parte la condanna che non potrà più usare Snapchat per 2 anni e lui ha fatto ha fatto ricorso caso alla corte suprema, ma è possibile che ci sia proprio il divieto di andare sui social e soprattutto si può ricorrere per un divieto del genere?

R: Allora premesso che non conosco il diritto norvegese, mi sembra che questo sia un caso norvegese di questa settimana, allora è sicuramente un caso interessante perché la storia vede una persona che ha molestato minori adescandoli tramite Snapchat, è stato condannato alla reclusione mi sembra poco più di un anno, e comunque alla fine c’è anche un’ulteriore pena a 2 anni, allora il discorso è abbastanza complesso sono diversi profili, innanzitutto dobbiamo capire una cosa, che ci sono sicuramente dei diritti fondamentali ed è per questo che in Norvegia fanno questo ragionamento, dice vogliamo riconosciuto il diritto ai social come diritto umano, mi sembra che sia stata l’espressione utilizzata sui giornali e ti posso dire che per ciò che riguarda noi, c’è un diritto costituzionale alle comunicazioni, prima ancora che la libertà di espressione, c’è un diritto costituzionale alla comunicazione, alla libertà, e alla segretezza della comunicazione che per noi vuol dire l’articolo 15 della Costituzione, ora questo diritto che quindi è diritto alle comunicazioni è anche un diritto all’uso dei social, all’uso dei cellulari, può essere complesso, la risposta è sì nel nostro ordinamento giuridico, ma deve essere l’autorità giudiziaria a farlo nelle forme stabilite dalla legge, quindi innanzitutto dovrebbe essere un giudice a disporre un divieto del genere e dovrebbe essere tale divieto espressamente previsto per legge, ora nel nostro caso un divieto del genere espressamente non c’è, cioè a meno che tu non sia in carcere, non ci sia uno stato di reclusione no, oppure che ne so agli arresti domiciliari, durante il processo si vuole evitare che tu continui da casa a gestire il traffico di droga in attesa del processo, e in quel caso ci può essere un provvedimento del giudice che ti impedisce di usare il cellulare quindi o se in carcere sei recluso e l’uso del cellulare, avere il cellulare è un reato previsto peraltro recentemente dal ministro Bonafede, poi oppure il caso gli arresti domiciliari in attesa di processo non si vuole che tu comunichi con l’esterno, altro divieto se non ci sono divieti espressi come questi in linea di principio il discorso è, io ho diritto di stare sui social, ho il diritto di collegarmi, la cosa è stata trattata peraltro proprio in questi giorni è recentissima la cosa in materia di misure di prevenzione, tu dirai adesso che roba sono le misure di prevenzione, praticamente l’avviso orale del questore, era il caso quando tu hai una condotta di vita un po’ particolare, arriva il questore ti dice guarda devi cambiare vita e in questo invito a cambiare vita che poi presupposto se non cambi vita a sanzioni più pesanti, quindi per cercare di circoscrivere la pericolosità del tuo caso si era inteso anche limitare l’uso dei cellulari, la Corte Costituzionale è intervenuta e poi anche la Cassazione a dire nol un questore non può impedire l’uso del cellulare come misura di prevenzione, un soggetto che si ritiene socialmente pericoloso, perché come ti dicevo deve essere un giudice non il questore, e nelle forme previste dalla legge, perché la legge, solo il giudice può applicare qualsiasi pena, devono essere espressamente previste per legge, principio di legalità e  devono anche essere determinate, avere dei limiti minimi, massimi, essere insomma chiare nella portata, e una cosa curiosa rispetto a questa cosa norvegese è che ad esempio da noi se venisse un giorno individuata come pena accessoria, cioè una pena che si accompagna alla pena principale, il divieto di utilizzo dei social normalmente la regola sarebbe che la durata è la stessa, cioè tanto dura la pena principale tanto dura la pena accessoria, quindi tanto dura la reclusione tanto dura il divieto d’utilizzo dei social, mentre qui in Norvegia ho visto c’è una discrepanza, poi c’è un altro discorso queste piattaforme Social sono piattaforme private, cioè non sta scritto da nessuna parte che il privato debba per forza farti utilizzare un social e siccome ci sono sempre più politiche più restrittive nel caso di sfruttamento sessuale, adescamento sessuale, come in questo caso già la piattaforma stessa col suo regolamento probabilmente prevede il divieto di utilizzo, la cancellazione degli account, l’impossibilità di aprirne di nuovi quindi probabilmente al di là di quello che vogliono fare i giudici norvegesi probabilmente,avranno, immagino un regolamento proprio privato, quindi che detta le regole del gioco.

D: Il nostro ascoltatore chiede, cosa pensa l’avvocato dei 13 mesi soltanto per aver molestato un ragazzino, poi ci lamentiamo della nostra giustizia.

R: Allora in realtà dare un parere non è possibile, perché non sappiamo assolutamente nulla, qui sappiamo quello che ha riportato un giornale italiano di una notizia riportata in Norvegia, non conosciamo il caso, non conosciamo il processo, non sappiamo nulla, quindi può essere tanto, può essere poco, non sappiamo quindi, non posso esprimermi su una cosa del genere, la cosa curiosa invece è ritenere che sia fondamentale l’utilizzo di Snapchat, la cosa però particolare è che Snapchat è stato proprio lo strumento da quello che ho capito, che è stato utilizzato dal molestatore quindi è come dire se hai guidato ubriaco hai ucciso qualcuno con la macchina, continua a farti guidare la macchina, ecco questo è un po’ il ragionamento però da noi deve essere comunque un giudice a disporre questa cosa all’esito di un processo, quindi con tutti i diritti di difesa del contraddittorio previsti al nostro ordinamento giuridico, ma c’è anche quell’altro aspetto puramente privato della piattaforma, che a prescindere da tutto può dire, non mi interessa neanche una condanna, ma ho rilevato delle condotte che il nostro codice di comportamento e quindi ti chiudo l’account.

D: Ciao bene come sempre grazie ad Andrea Agostini, anche perché gli sottoponiamo certi casi , va bene grazie avvocato a venerdì prossimo.

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